Il Decreto in pillole
Dispositivi protezione vie respiratorie
Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
- aerei;
- navi e traghetti
- treni interregionali, intercity, alta velocità;
- autobus in percorsi che collegano più regioni;
- autobus adibiti a noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- spettacoli aperti al pubblico (al chiuso o all’aperto) in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali intrattenimento e musica dal vivo, nonché eventi e competizioni sportive
Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso è fatto obbligo indossare dispositive di protezione delle vie respiratorie
Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati al chiuso, è fatto obbligo indossare dispositive di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
- i bambini di età inferiore ai 6 anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;
- i soggetti che stanno facendo attività sportiva;
Graduale eliminazione del green pass base
Dal 1° al 30 aprile 2022 è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di GREEN PASS BASE (vaccinazione, guarigione, test) l’accesso ai seguenti servizi e attività:
- mense e catering continuativo su base contrattuale
- servizi ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- concorsi pubblici;
- corsi di formazione;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e competizione sportive che si svolgono all’aperto;
- nei mezzi di trasporto: - aerei; - navi e traghetti - treni interregionali, intercity, alta velocità; - autobus in percorsi che collegano più regioni; - autobus adibiti a noleggio con conducente;
Graduale eliminazione del green pass rafforzato
Dal 1° aprile 2022 al 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di GREEN PASS RAFFORZATO (vaccinazione, guarigione) l’accesso ai seguenti servizi ed attività:
- piscine, palestre, sport di squadra e contatto, centri benessere per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;
- convegni e congressi
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso;
- feste conseguenti e non conseguenti cerimonie civili e religiose
- attività sale gioco, sale scommesse, sale bingo;
- attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico nonché agli eventi e alle competizione sportivi che si svolgono al chiuso
🏭A partire dalla data del 01.04.2022 sarà sufficiente il Green Pass Base per accedere al luogo di lavoro, a prescindere dall'età del lavoratore (anche se over-50). A partire dal 01.05.2022 non verrà più richiesto.
🏟️ A partire dalla data del 01.04.2022 abbiamo un ritorno alla capienza al 100% per quanto riguarda stadi, impianti sportivi, palazzetti.
💉L'obbligo vaccinale rimane in vigore sino alla data del 15.06.2022 per personale scolastico/università, sicurezza, polizia penitenziaria, difesa, nonchè sino alla data del 31.12.2022 per personale sanitario e delle Rsa.
🚌A partire dalla data del 01.04.2022 il Green Pass non sarà più necessario per accedere ai mezzi del trasporto pubblico locale, tuttavia sino alla data del 30.04.2022 il green pass base servirà nel caso di trasporti a lunga percorrenza.
📲A partire dalla data del 01.04.2022 il Green Pass non sarà più necessario per accedere a:
✅ uffici pubblici
✅ negozi (inclusi quelli che forniscono servizi alla persona)
✅ hotel
✅ poste, banche
✅ bar/ristorante e consumare stando all’aperto
✅ sagre, fiere, centri culturali, sociali e ricreativi all'aperto, parchi tematici.