Nuove disposizioni
In applicazione dell’art. 16 del D.Lgs.02.02.2021 n. 27, in materia di macellazione per il consumo domestico privato, al di fuori del macello, dei suini per autoconsumo delle famiglie, la procedura che prevedeva “l’autorizzazione dall'Autorità comunale” è ora sostituita dalla “comunicazione da parte del privato interessato del luogo e della data della macellazione all’AULSS territorialmente competente sull’allevamento”. Non vi è più l’obbligo dell’ispezione sistematica delle carni degli ungulati macellati, da parte del veterinario dell’AULSS, ma la disciplina di tale attività è posta in capo alla Regione. I privati interessati possono comunque richiedere l’ispezione delle carni come prestazione a pagamento.
La macellazione per il consumo domestico privato presso il proprio domicilio o il proprio allevamento di due suini per ogni titolare di allevamento è consentita esclusivamente al produttore primario (denominato “privato interessato”) il cui allevamento è correttamente registrato in BDN (Banca Dati Nazionale) che abbia allevato i suini dalla nascita o per un periodo minimo di 30 giorni.
Tale attività, come da tradizione, è consentita su tutto il territorio regionale solo nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 31 marzo.
Ogni macellazione deve essere preventivamente comunicata all’AULSS competente per territorio con almeno 72 ore di anticipo (3 giorni feriali) rispetto alla data e all’ora previste per la macellazione, mediante la modulistica predisposta, con le seguenti modalità:
- consegna a mano presso le unità operative veterinarie di Oderzo in Via Manin, 46 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.00;
- a mezzo fax al numero: 0422 323729
- via posta elettronica al seguente indirizzo e-mail segveterinariotv@aulss2.veneto.it
Le AULSS mettono a disposizione dell’utenza, anche sul proprio sito web, le informazioni sulle procedure che gli interessati devono seguire in caso di macellazione per il consumo domestico privato al di fuori del macello.