Avviso
Richiamato il “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 836 del 6.6.2017;
Precisato che l’adozione delle misure per il miglioramento della qualità dell’aria avviene attraverso le ordinanze comunali, così come definito nel quadro delle competenze di cui all’Allegato A del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA), aggiornato dalla Regione Veneto con deliberazione consiliare n. 90 del 19.4.2016;
Considerati i dati di rilevamento della qualità dell’aria misurati dalla centralina di Mansuè che con riferimento ai dati validati riferiti al primo di novembre, evidenziano già 45 superamenti del valore limite medio giornaliero del PM10, a partire dal 1° gennaio, quando il numero massimo ammesso nell’anno è di 35 giorni;
Si informa che l’ordinanza n. 43 di oggi stabilisce i seguenti divieti da rispettare fino al 31 marzo 2021:
1. E’ vietato installare generatori di calore alimentati a biomassa con prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”, di cui alla classificazione del D.M. n. 186 del 7.11.2017;
2. E’ vietato continuare a utilizzare generatori di calore con classe di prestazione emissiva – D.M. 186/201 – inferiore a “3 stelle”, qualora sia presente altro tipo di generatore di calore con classe superiore;
3. E’ d’obbligo utilizzare nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell’allegato X -parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d)- alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;
4. E’ vietata la combustione all’aperto di materiali vegetali di natura agricola e non, di cui all’art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006;
5. Sono vietati i falò e i fuochi d’artificio per soli scopi di intrattenimento.
Potranno essere consentite deroghe in favore di eventi di festeggiamento con consolidata tradizione pluriennale, per i fuochi d’artificio di capodanno e per i falò rituali dell’Epifania alimentati da legna vergine, purché preventivamente autorizzati dalla Questura e dall’Area Affari Generali del Comune, nell’ambito delle rispettive competenze.
6. E’ vietato, nell’intero territorio comunale, tenere il motore acceso mentre il veicolo è in sosta o fermata.
Le corriere di linea e gli autobus di trasporto locale, i veicoli di trasporto merci anche nelle fasi di carico e scarico, le macchine agricole e le macchine operatrici anche durante le attività lavorative, nel caso di sosta o fermata, entro e fuori i centri abitati, non possono tenere acceso il motore per più di 5 minuti, fatte salve specifiche tecniche di funzionamento del motore.
Fontanelle, 5.11.2020
Il responsabile dell’area urbanistica
geom. Roberto Pinese