Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 17.05.2020 ed allegati

17 maggio 2020

Regione Veneto

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 17.05.2020

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
È obbligatorio per chiunque si rechi fuori dell’abitazione, salvi i casi di cui al punto 2, l’uso di mascherina o di altra idonea protezione delle vie respiratorie e l’igienizzazione delle mani nonché il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e di metri due nell’esercizio dell’attività sportiva, fatte salve le maggiori distanze eventualmente stabilite da disposizioni speciali;

Non è necessario l’uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi:
a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro, e per quelli utilizzati per il trasporto pubblico non di linea, oggetto di specifica disciplina;
b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni;
c) in caso di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina;
d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico, così come previsto negli specifici protocolli e/o linee guida;
e) in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato o nella fase di attività intensa;

Data di Pubblicazione

17 maggio 2020

Allegati

Allegati
  PDF239,8K Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 48 del 17-05-2020

  PDF451K Allegato 1 Ordinanza 17-05-2020

  PDF232,9K Allegato 2 Ordinanza 17-05-2020