Con il D.L. 93 del 27.05.2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 24/07/2008 è stata abrogata l’ICI sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze nonché sulle abitazioni assimilate, con regolamento comunale, a quelle principali.
Il Comune di Fontanelle con l’art. 3 ter “Assimilazione ad abitazione principale”, identifica quali abitazioni considerate principali:
a. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il 1° grado;b. L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;c. L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione, a condizione che non risulti locata.
L’aliquota I.C.I. è confermata con delibera del Consiglio Comunale n° 3 del 25.01.2010 come segue
- 6,7‰ - Aliquota ordinaria.
- 5‰ - Aliquota abitazioni principali solo per le categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) e relative pertinenze accatastate nelle categorie C2, C6 e C7.
- € 104,00 - Detrazione per abitazione principale (artt. 6 e 8 D.Lgs. 504/92).
Questa Amministrazione dall’anno 2003 ha assunto autonomamente la gestione del servizio di riscossione dell’imposta comunale sugli immobili. Modalità di pagamento:
RISCOSSIONE DIRETTA c/c postale n. 40389447 intestato a:
COMUNE FONTANELLE SERVIZIO TESORERIA – ICI
P.zza G. Marconi 1 – 31043 Fontanelle
modello F24 in qualsiasi banca e/o posta senza addebito di spesa utilizzando i codici:
cod. Ente: D674
cod. tributo:
3901 abitazione principale
3902 terreni agricoli
3903 aree fabbricabili
3904 altri fabbricati
NUOVI TERMINI PER I VERSAMENTI (D.L. 223/2006) ACCONTO entro il
16.06.2010 (pari al 50% dell’imposta dovuta)
SALDO dal 1° al 16.12.2010
UNICA SOLUZIONE entro il
16.06.2010 Importo minimo ANNUO per versamento €. 5,16
Arrotondamento all’euro per eccesso o per difetto, se l’imposta dovuta è superiore o inferiore a 49 centesimi
I valori di riferimento delle aree fabbricabili, di cui all’art. 4 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, sono i seguenti (delibera G.C. n° 85 del 01.12.04):
AREE FABBRICABILI Aree non urbanizzate € 50,00/mq
Aree urbanizzate € 70,00/mq
ALTRE INFORMAZIONI UTILI Si ricorda che con effetto dal 1° gennaio 1997, per determinare la base imponibile dell’I.C.I., occorre tener presente che le vigenti rendite catastali (anche quelle appena notificate) sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali del 25%.
Soppresso l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni di variazione (art. 37 co. 53 D.L. 223/2006 – conv. in L. n. 248/2006)
Salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni che comportino un diverso ammontare dell’imposta (denuncia di inagibilità o inabitabilità; variazione nella destinazione dell’unità ad abitazione principale; passaggio da terreno agricolo ad area fabbricabile e viceversa; variazioni del valore venale delle aree fabbricabili ecc.), da presentare
entro il 31.07.2010 utilizzando il modello ministeriale.
SPORTELLO I.C.I. VIRTUALE Consultando il sito Internet del Comune di Fontanelle (
www.comune.fontanelle.tv.it [SERVIZI COMUNALI] > [SPORTELLO ICI]), a cui si accede digitando la parola d’ordine già in vostro possesso e/o disponibile presso l’Ufficio Tributi, è possibile visualizzare la propria posizione ICI, modificarla, calcolare l’imposta dovuta e compilare il relativo bollettino di versamento.
Per ulteriori informazioni è possibile presentarsi o contattare l’Ufficio Tributi telefonicamente al numero 0422/809157, tramite fax 0422/809138 oppure e-mail:
tributi@comune.fontanelle.tv.it