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3 aprile 2008

Regolamento per la concessione di un contributo a favore di determinate categorie di contribuenti soggette al pagamento dell’imposta comunale sugli immobili - 35.9 KB
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Regolamento per la concessione di un contributo a favore di determinate categorie di contribuenti soggette al pagamento dell’imposta comunale sugli immobili
 
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DI DETERMINATE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la concessione di un contributo a favore dei proprietari di nuove unità immobiliari adibite a propria unica abitazione soggetti al pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
Il presente regolamento è adottato tenuto conto del potere regolamentare del Comune nel rispetto dell’art. 119 della Costituzione e del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 art. 52 e 59 - al fine di incentivare gli insediamenti abitativi nel territorio comunale contribuendo allo sviluppo demografico del Comune medesimo e rendendo effettivo il diritto alla proprietà della prima casa.
Il Presente regolamento ha validità triennale dalla sua entrata in vigore (01/01/2008-31/12/2010).


Art. 2
Soggetti destinatari del beneficio

Il contributo è concesso a rimborso dell’imposta annuale pagata dal contribuente, residente nel Comune, che ne fa apposita richiesta all’Amministrazione Comunale entro 30 giorni dal pagamento del saldo, dichiarando, sotto la propria personale responsabilità, di trovarsi nelle condizioni previste per la concessione del contributo.
Il contribuente a tal proposito dovrà compilare il fac-simile di domanda che sarà approvato dalla Giunta comunale.
Il contributo è concedibile unicamente a persone fisiche proprietarie di una sola unità immobiliare, comprese le pertinenze, adibita ad abitazione principale per la quale è stata rilasciata l’abitabilità dopo il 1° gennaio 2008.


Art. 3
Tipologia dei fabbricati ammessi al contributo

Le unità immobiliari che possono beneficiare del contributo di cui all’art. 1 sono esclusivamente le abitazioni non di lusso (escluse le categorie A1 e A8) , con le relative pertinenze.


Art. 4
Modalità di erogazione del contributo

Il contributo viene erogato al cittadino, che risiede nel territorio del Comune, entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento dell’imposta, previa presentazione dell'apposita istanza di cui all'art. 2 del presente regolamento corredata dalle ricevute dell’avvenuto pagamento dell’imposta medesima.


Art. 5
Durata dell’iniziativa

Il contributo di cui all’art. 1 verrà concesso ai contribuenti, in possesso dei requisiti richiesti, che siano soggetti all'imposta entro il triennio di validità del presente Regolamento.


Art. 6
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente regolamentato o disciplinato oppure per la interpretazione autentica dei richiami e degli istituti qui contenuti si deve fare preciso riferimento al regolamento per la disciplina dell’I.C.I. approvato con delibera di C.C. n. 60 del 18.12.1998 ed alla normativa in esso richiamata.


Art. 7
Entrata in vigore

Il presente regolamento, adottato secondo le norme di cui all’art. 1, entra in vigore dal 1° gennaio 2008.